Art. 2.
(Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;

          b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800».

 

Pag. 4